Bonus edilizio: accesso ai benefici solo con CCNL e correzione della e-fattura
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- On Giugno 8, 2022
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Dallo scorso 27 maggio le imprese che effettuano i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, per beneficiare dei bonus fiscali edilizi e del credito d’imposta devono applicare i contratti collettivi di lavoro.
Il contratto collettivo deve essere stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei cantieri temporanei e mobili, e deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’accesso ai benefici
Per usufruire dei benefici occorre che:
– i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Questo inoltre deve essere indicato nel contratto di appalto;
– così come nelle fatture, emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto.
La nuova previsione, contenuta inizialmente nell’art. 4 del D.L. n. 13/2022, per “assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva,” introduceva il nuovo comma 43-bis all’art. 1 della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
La norma abrogata dall’art. 1, comma 2, L. n. 25/2022 (legge di conversione del D.L. n. 4/2022) con decorrenza 29 marzo 2022, “facendo salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge”, è stata trasposta dalla citata legge di conversione nell’art. 28 quater del decreto.
Come detto le nuove previsioni operano passati novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2022, il 26 febbraio 2022, ossia il 27 maggio 2022.
Lavori edili su cui operano i nuovi obblighi
Si tratta dell’esecuzione di lavori edili:
- di importo superiore a 70.000 euro
- avviati successivamente al 27 maggio 2022
- riportati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovverosia:
A) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
B) scavi, e montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Quali benefici sono sottoposti alle nuove disposizioni
Si tratta di:
– incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 L. 34/2020);
– detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119 ter L. 34/2020);
– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 L. 34/2020);
– opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121 L. 34/2020);
– detrazione per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
– (art. 1 c. 12 L. 205/2017) detrazione per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Quale contratto collettivo applicare
In assenza di istruzioni operative la previsione rende estremamente complessa l’individuazione del CCNL applicabile, anche in considerazione del fatto che sono stati sottoscritti per il settore edile diverse decine di contratti.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di interrogazione parlamentare, ha fornito l’indicazione di far applicare il contratto collettivo nazionale del subappaltatore o di chi esegue i lavori, anche se questo non permette di verificare se si tratta di contratti collettivi “stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Verifiche e controlli
L’obbligo di verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori ricade sui seguenti soggetti:
– gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
– i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
– i responsabili dei CAF.
L’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Chi deve applicare il contratto collettivo
La norma rende poco esplicita l’individuazione del soggetto obbligato ad applicare i contratti collettivi sopra dettagliati e sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte degli Uffici anche in considerazione del fatto che, ad oggi, non sono state emanate istruzioni operative, nonostante la scadenza sia davvero prossima.
L’articolo 43 bis così recita:
“[…] possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.”
L’obbligo non può quindi che intendersi riferito esclusivamente alle imprese che effettuano i lavori edili, mentre non può ritenersi esteso al general contractor, che acquisisce l’appalto e subappalta i lavori alle imprese esecutrici o ai soggetti che legittimamente operano senza dipendenti, come, ad esempio, gli artigiani.
Ciò appare in linea con la dichiarata finalità della norma – oggi contenuta nell’art. 28 quater del D.L. n. 4/2022 – che è quella di “assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva”.
La fatturazione
Come anticipato sopra nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione di lavori avviati dopo il 27 maggio 2022 deve essere indicato il contratto collettivo riportato nell’atto di affidamento dei lavori. Nel caso in cui l’appaltatore sia privo di dipendenti pare possibile ritenere che nel contratto sia evidenziata questa assenza e ci sia l’impegno ad adempiere agli obblighi discendenti da eventuali assunzioni in corso d’opera; andrebbe anche chiarito se l’indicazione in fattura dell’assenza di lavoratori dipendenti possa essere omessa. Andrebbe poi confermato se l’eventuale subappalto dei lavori edili ad imprese con dipendenti esiga che il contratto collettivo applicato sia indicato, con riferimento al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, nel contratto di subappalto, oltre che nelle fatture emesse dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore.
Compilazione della fattura
L’art. 1, comma 43-bis, della legge di Bilancio 2022 non stabilisce esplicitamente quale sia l’indicazione da riportare in fattura per non perdere il beneficio fiscale.
In mancanza di chiarimenti ufficiali, l’informazione relativa al contratto collettivo applicato deve essere riportata nel tracciato XML della fattura elettronica o nella descrizione della prestazione eseguita o nel campo “Altri Dati Gestionali”.
Per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, il riferimento al contratto collettivo applicato può essere riportato nella descrizione della prestazione eseguita. È il caso dei soggetti rientranti nel regime di vantaggio (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) o nel regime forfettario (di cui all’art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), che a seguito della modifica operata dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR 2) sono esonerati dalla fatturazione elettronica fino al 30 giugno 2022 o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2023 se i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, conseguiti nell’anno precedente, non sono superiori a 25.000 euro.
Come si corregge la fattura priva dell’indicazione del contratto collettivo
Per ciò che riguarda la correzione delle fatture prive dell’indicazione del contratto collettivo applicato sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate ammettesse la possibilità di stornare la fattura originaria con ri-emissione della fattura corretta, nel presupposto che il riferimento al contratto collettivo, per quanto non sia un elemento informativo previsto dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, ha comunque carattere obbligatorio ai fini della fruizione delle agevolazioni edilizie.
In alternativa, ma con un ambito applicativo limitato agli operatori economici, il destinatario della fattura elettronica potrebbe generare un documento integrativo da conservare unitamente al file XML ricevuto, con indicazione del contratto collettivo applicato.
Credit by: IPSOA
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