Avvocati e professionisti: da oggi al 30 novembre domanda per il bonus 200 euro
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- On Settembre 26, 2022
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È stato definito lo slot temporale entro cui i lavoratori autonomi e gli iscritti alle Casse obbligatorie di Previdenza potranno proporre la domanda per il cosiddetto Bonus 200 euro.
La richiesta per l’indennità una tantum, prevista dal D.L. 50/2022 del 17.5.22 all’articolo 33 dovrà essere inoltrata esclusivamente on line tramite il sito di Cassa, accedendo alla propria posizione personale a partire dalle ore 12.00 del 26 settembre fino al 30 novembre 2022.
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Chi ha diritto al Bonus
Hanno diritto al bonus i lavoratori autonomi e gli iscritti a Casse obbligatorie di Previdenza che abbiano avuto nel 2021 (dichiarazione 2022) un reddito complessivo non superiore a 35.000 €, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
Nel computo del reddito sono esclusi: il reddito della casa di abitazione; arretrati sottoposti a tassazione separata e trattamenti di fine rapporto.
Il Decreto Aiuti Bis ha innalzato lo stanziamento per tale indennità a 600 milioni di euro per il 2022, di cui 95,6 milioni sono destinati agli iscritti alle Casse di Previdenza obbligatorie ex l.509/1994 e d.lgs. 103/1996. Uno stanziamento che può ritenersi congruo rispetto alla platea dei soggetti interessati. Condizione per accedere all’indennità è l’aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, 18 maggio 2022, almeno un versamento parziale per la contribuzione dovuta dell’anno 2020.
Con un’unica procedura sarà possibile accedere anche all’ulteriore bonus di 150 € di cui al D.L. “Aiuti Ter” per coloro che abbiano un reddito complessivo netto 2021 non superiore a 20.000 €.
Nel caso in cui l’avvocato fosse iscritto anche all’Inps la domanda andrà presentata solo a quest’ultimo ente previdenziale.
Come presentare la domanda
L’istanza dovrà essere corredata da autocertificazione con cui l’iscritto dichiarerà:
-di essere avvocato, non titolare di pensione;
-di non aver percepito l’indennità ai sensi dell’art.31(lavoro dipendente) o art.32 (pensionato) del DL 50/2022;
-di essere iscritto alla Cassa ante entrata in vigore DL 50/2022 del 17.5.2022;
-di non aver presentato domanda ad altro ente previdenziale in caso di iscrizione a più enti.
Al momento di presentazione della domanda per espressa previsione del Decreto dovrà essere allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale.
L’indennità, che non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; non può essere ceduta, né sequestrata o pignorata, sarà corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente, salvo successiva verifica.
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