Assegno unico universale: chi può chiederlo e quanto spetta da marzo 2022
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- On Novembre 19, 2021
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Dall’1 marzo 2022 i nuclei familiari beneficeranno, mensilmente e per un ammontare stabilito in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del nuovo assegno unico e universale per i figli a carico. E’ quanto stabilito dal provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, nella riunione del 18 novembre 2021.
A chi spetta
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
N.B. L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. E’ corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
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Requisiti
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) residenza e domicilio in Italia;
d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.
Determinazione dell’assegno
L’importo dell’assegno si compone come di seguito indicato:
– per ciascun figlio minorenne è previsto un importo variabile tra 175 euro mensili (in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 50 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro).
– per ciascun figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, è previsto un importo variabile da 85 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro (ISEE pari o superiore a 40.000 euro);
– per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione che va da 85 a 15 euro mensili;
– per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;
– per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili (ISEE pari a 15.000 euro) che scende fino a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili (ISEE pari o inferiore a 15.000 euro), che si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Ulteriore maggiorazione
Per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) ISEE non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
Presentazione della domanda ed erogazione del beneficio
La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.
Esempi di calcolo
· Nucleo familiare due figli – ISEE fino a 15mila euro – monoreddito = 350 euro al mese
· Nucleo familiare quattro figli – ISEE fino a 15 mila euro – due redditi = 1.090 euro mensili
· Nucleo familiare con tre figli – ISEE oltre 40mila euro = 165 euro mensili
Assegno mensile e maggiorazioni – Tabella degli importi in euro
Valore ISEE
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1° figlio
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Dal 3° figlio
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Figlio disabile
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2 redditi da lavoro
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3 o più figli
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15.000
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175 (85 se maggiorenne under 21)
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+ 85
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105 -95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21)
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+ 30 euro per ciascun figlio
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+ 100 euro per nucleo
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40.000
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50 (25 se maggiorenne under 21)
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+15
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105 -95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21)
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0
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+ 100 euro per nucleo
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Oltre 40.000
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50 (25 se maggiorenne under 21)
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+15
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105-95 in base al grado di disabilità (85 se maggiorenne under 21)
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0
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+ 100 euro per nucleo
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Credit by:
IPSOA Quotidiano
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