ARAN: Il periodo di prova, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del CCNL del 21 maggio 2018, è da considerarsi sospeso per effetto delle diverse fattispecie di assenza previste dalle disposizioni legislative relative allo stato di emergenza epidemiologico derivante da Covid-19 (artt. 23, 24, 25 e 26 del D.L 18/2020 e dall’art. 19 del D.L. 9/2020)?
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- On Ottobre 16, 2020
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Pubblichiamo il seguente parere con cui l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) fornisce indicazioni sull’impatto degli interventi legislativi, varati a causa dell’emergenza sanitaria da “Codiv-19”, su importanti istituti della disciplina lavoristica degli enti locali: clausola di prova.
«Per quanto di competenza, si evidenzia che l’istituto giuridico del periodo di prova, disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, diversificato nella sua durata in relazione alle diverse categorie di inquadramento previste nel sistema di classificazione, è finalizzato a verificare la reciproca convenienza delle parti alla conclusione del rapporto di lavoro definitivo e si fonda sul principio di effettività.
In coerenza con tale principio, la norma dell’art. 20, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 prevede espressamente che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.”
Data la formulazione testuale della richiamata norma contrattuale, che fa genericamente riferimento alla nozione di altri casi di assenza previsti dalla legge, la disciplina ivi prevista si ritiene debba essere applicata in tutti i casi in cui una norma di legge consenta o disponga la effettiva sospensione dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Alla stregua di tale canone interpretativo potrà valutarsi, in termini contrattuali collettivi, la portata e la rilevanza delle disposizioni determinanti assenza dal servizio contenute nel D.L. 18 del 2020, nel D.L. 9/2020 nonché nelle altre fonti di legge previste per lo stato di emergenza epidemiologico derivante da Covid-19 ed in particolare se per le diverse fattispecie ivi previste possa trovare applicazione la richiamata norma di cui all’art. 20, comma 4.
Laddove siano ritenute necessarie specifiche indicazioni interpretative delle ricordate disposizioni legislative, ratione materiae, l’Agenzia non può che conformarsi a quelle del Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di interpretazione della legislazione sul lavoro pubblico.
Infatti l’attività di assistenza alle Amministrazioni da parte dell’Agenzia è limitata, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in valutazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituiscono esclusiva prerogativa dell’Ente.»
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