APPRENDISTATO: PUBBLICATO IL DECRETO DEI MINISTERI P.A. E UNIVERSITÀ E RICERCA
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- On Gennaio 16, 2024
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Con il provvedimento si stabiliscono i criteri e le procedure mediante i quali le Pubbliche Amministrazioni possono reclutare, fino al 31 dicembre 2026 e con contratto a tempo determinato, giovani laureati individuati su base territoriale. Alla scadenza per i meritevoli è prevista l’assunzione.
Lo scorso 26 dicembre i ministri per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, hanno firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento nella P.A. di giovani laureati. Il provvedimento dà attuazione al Dl 44/2023 convertito dalla legge n.74/2023, relativa alle Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
Termini e criteri per il reclutamento
Fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni possono reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane, con contratto a tempo determinato di apprendistato dalla durata massima di trentasei mesi e con l’inquadramento nell’area dei funzionari.
Le selezioni avvengono su base territoriale e prevedono una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale. Tra i principali criteri di valutazione, le amministrazioni dovranno tener conto dell’età, che non può essere superiore ai 24 anni, del voto di laurea, della regolarità del percorso di studi, nonché di eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi.
Alla scadenza dei trentasei mesi, è prevista l’assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, mediante relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato.
Le convenzioni con le Università
Ad aprire la strada all’apprendistato sono le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere. Con il decreto sono determinati infatti i contenuti delle convenzioni non onerose che le amministrazioni possono stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con le istituzioni universitarie per l’individuazione degli studenti, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro.
Il reclutamento
Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego. Nell’ambito delle selezioni sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonché le eventuali esperienze professionali documentate.
Il Bando di concorso
Il bando di concorso è pubblicato sul portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it).
Il bando può prevedere che il punteggio attribuito al titolo di studio richiesto venga aumentato fino al doppio se il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 4, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
Il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale.
Le assunzioni
Alle assunzioni si provvede nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, n. 165, e 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sulle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Invece a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane è consentito provvedere alle stesse assunzioni nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali.
È utile sottolineare che il contratto di “apprendistato” di cui all’art. 3-ter del d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023, si discosta notevolmente dal vero apprendistato che è disciplinato dagli articoli 41 e seguenti del d.lgs 81/2015 relativo alla “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Il decreto legislativo n. 81/2015, all’art. 41, comma 1, definisce l’apprendistato come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Si tratta, dunque, di un contratto a tempo indeterminato nell’ambito del quale insieme alle consuete obbligazioni del datore e del lavoratore (retribuire e svolgere l’attività lavorativa) si affiancano l’ulteriore obbligazione del datore di formare il lavoratore e quella di quest’ultimo di frequentare regolarmente l’attività formativa. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto proseguirà, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del d. lgs. 81/2015, come ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Diversamente, il D.l. 44/2023 configura l’apprendistato nella pubblica amministrazione come un “contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi”, al termine del quale si può procedere con la successiva trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato.
Tale tipologia di apprendistato è riservata ai “giovani laureati”, manca, dunque, il fine formativo finalizzato all’acquisizione di ulteriori titoli.
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