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AZIENDE: APPROVATO IL DDL 1407 SULLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI 

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  • On Marzo 14, 2025
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Il Disegno di Legge in discussione al Senato intende disciplinare la partecipazione finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

La Camera dei deputati, nella seduta di mercoledì 26 febbraio 2025, ha approvato il Disegno di Legge 1407 relativo alla proposta di legge di iniziativa popolare per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori (C. 1573-A).

La proposta, presentata il 27 novembre 2023 nel solco dell’articolo 46 della Costituzione, è ora al vaglio del Senato e introduce norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE AZIENDALE

Il Disegno di Legge 1407 intende disciplinare la partecipazione finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, introducendo modelli di coinvolgimento che spaziano dall’ingresso nei consigli di sorveglianza e di amministrazione fino alla distribuzione degli utili.

PARTECIPAZIONE GESTIONALE

Uno dei punti chiave del disegno di legge è la partecipazione gestionale. Il provvedimento prevede che i lavoratori possano designare propri rappresentanti nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione delle aziende. 

Nelle imprese in cui lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, gli statuti possono prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.

Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

I rappresentanti dei lavoratori saranno individuati secondo procedure definite dai contratti collettivi.

PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Il DL 1407 introduce importanti agevolazioni fiscali per le imprese che redistribuiscono una quota significativa dei loro utili ai dipendenti. In particolare, per il 2025, è prevista un’imposta agevolata per le aziende che destinano almeno il 10% degli utili complessivi ai propri lavoratori. Infatti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi.

Inoltre, il disegno di legge incentiva la partecipazione finanziaria dei lavoratori. Possono, infatti, introdursi dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti che possono individuare anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA

Il testo prevede anche nuove forme di partecipazione organizzativa, attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. 

Inoltre, le aziende potranno individuare nel proprio organigramma le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità̀ dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità e quelle dei responsabili della diversità̀ e dell’inclusione delle persone con disabilità.

Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Un altro aspetto innovativo riguarda la partecipazione consultiva dei lavoratori. Il disegno di legge prevede che le rappresentanze sindacali o i rappresentanti dei dipendenti possano essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali, attraverso procedure definite nei contratti collettivi.

La procedura di consultazione avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell’eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica.

FORMAZIONE E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE

Per garantire una partecipazione efficace il disegno di legge prevede percorsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori che prendono parte alle commissioni paritetiche. I corsi potranno essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo Nuove Competenze, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

Infine, viene istituita presso il CNEL una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che ha il compito di:

  • a) pronunciarsi con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative sulle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
  • b) proporre agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
  • c) procedere alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori;
  • d) redigere ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • e) presentare al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
  • f) raccogliere i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

QUI LA PROPOSTA COMPLETA

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