
CONTENT CREATOR: L’INPS ILLUSTRA PROFILI PREVIDENZIALI E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
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- On Marzo 12, 2025
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Con la circolare numero 44 l’Istituto di previdenza ha chiarito i criteri generali di riferimento applicabili ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali.
Con la circolare numero 44 del 19-02-2025 l’INPS ha fornito unampio resoconto sui tratti distintivi dell’attività di creazione di contenuti digitali, sulla figura del content creator, nonché sulla disciplina previdenziale applicabile sia ai lavoratori autonomi sia a quelli dello spettacolo e a chi svolge attività di Digital marketing.
Vediamoli nello specifico.
L’ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI
L’Inps nella citata circolare ha spiegato che con “attività di creazione di contenuti digitali” si fa riferimento “all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali”. Si tratta, quindi, di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali”.
I cosiddetti content creator possono svolgere tale attività in forma amatoriale o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria) e sono riconducibili alla più ampia platea dei lavoratori delle piattaforme digitali. La differenza rispetto a questi ultimi consiste nel fatto che i content creator non svolgono necessariamente la propria attività a fronte di richieste di prestazione di servizi ma possono valorizzare sul piano economico le proprie opere in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto, o facendo ricorso a meccanismi quali l’inserimento di contenuti pubblicitari, il ricorso a sponsorizzazioni, la creazione di articoli di merchandise commercializzabili online.
LA REMUNERAZIONE DELL’ATTIVITÀ
La remunerazione dell’attività del content creator può avvenire con diverse modalità: direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti, oppure mediante il riconoscimento di somme individuate sulla base di accordi individuali. L’attività può essere, inoltre, remunerata mediante il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma. Infine, i content creator possono monetizzare la propria attività attraverso sponsorizzazioni o vendita diretta di prodotti, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare sia dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio o prodotto, sia dalla commercializzazione di prodotti dal creatore anche attraverso piattaforme diverse da quelle di distribuzione dei contenuti.
IL RUOLO DELLE AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE
Con lo sviluppo di queste attività, è cresciuta l’esigenza di rivolgersi ad agenzie intermediarie il cui compito è quello di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto o assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. talent agency).
Il rapporto può dunque diventare trilaterale o persino quadrilaterale: brand, media agency, talent agency, contentcreator e, nell’ambito dell’autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile, può assumere diverse configurazioni.
Le agenzie, infatti, possono:
- reperire il nominativo del content creator svolgendo una mera attività di mediazione, mentre è l’azienda committente che stipula il contratto con il content creator, determinandone il compenso che viene erogato direttamente dal brand.
- reperire il content creator e conferirgli l’incarico allo svolgimento dell’attività promozionale. In questo caso, il ruolo di intermediario assume connotati più ampi. Infatti, l’agenzia cura l’intero processo di una campagna di “influencer marketing”, gestisce ogni rapporto con il brand, pattuisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento del compenso spettante.
- assumere direttamente i content creator come propri collaboratori/lavoratori dipendenti. In questa ipotesi la prestazione del content creator è riconducibile nell’alveo del lavoro autonomo. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
IL CONTENT CREATOR
All’interno dell’attività di creazione di contenuti digitali esiste anche quella peculiare dell’influencer, ossia colui che, in ragione della sua popolarità e del credito maturato all’interno della comunità di utenti, è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento.
Sotto un diverso profilo le attività dei content creator possono articolarsi in una moltitudine di professionalità flessibilicontraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato: youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc. Tali figure, laddove ricorrano le caratteristiche sopra illustrate, possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer per la quale, dall’ 1 gennaio 2025, è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, attività di influencer marketing.
Esistono poi anche i pro gamer o cyber atleti impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici in cui giocatori singoli o squadre si sfidano con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento.
Rispetto a questi ultimi può sussistere un ulteriore livello di intermediazione delle attività, rappresentato dalle squadre alle quali possono appartenere i singoli giocatori e che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti. Tali rapporti possono essere riconducibili alla disciplina, anche previdenziale, del lavoro sportivo, sempre che la singola disciplina sia stata riconosciuta dal CONI e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e nel Registro del CONI.
LA DISCIPLINA PREVIDENZIALE
La gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali sopraelencate è individuata dell’esame di alcune variabili chiave, quali le modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.
- Se l’attività di un professionista del settore è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali come, ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali e, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, l’obbligo contributivo presso la stessa, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo di seguito illustrati. Parimenti, rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.
- All’interno del TUIR non si rinviene una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai content creator pertanto, i compensi percepiti possono essere qualificati come redditi di lavoro autonomo così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del TUIR. Sotto il profilo previdenziale, quindi, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
REGIME PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Se l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS); ciò anche nel caso in cui la suddetta attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.
ATTIVITÀ DI DIGITAL MARKETING
L’attività di digital marketing si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario.
In tale ambito la pubblicità deve essere chiaramente identificata come tale affinché per l’utente non sorga alcun dubbio circa l’esistenza di uno scopo pubblicitario. I content creator, infatti, sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni e inserimento di prodotti di cui agli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e il divieto di pubblicità occulta.
A tale fine devono essere utilizzati degli hashtag o delle indicazioni (partnership retribuita, pubblicità, ecc.), in modo da comunicare sin da subito la natura promozionale del prodotto mostrato. I contenuti prodotti sono quindi pacificamente assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie offerti al pubblico su varie piattaforme (TV, cinema, radio, ecc.).
Coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari (riconosciuta come “attività artistica” a tutti gli effetti) rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e, pertanto, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.
Non sono soggetti a contribuzione previdenziale al FPLS i contenuti dei content creator che non presentano alcuna finalità pubblicitaria o promozionale. Inoltre, restano escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al FPLS le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti ovvero nei casi in cui, all’interno di contenuti personali vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
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