COLLEGATO LAVORO: DDL APPROVATO DAL SENATO. TUTTE LE NOVITÀ
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- On Dicembre 20, 2024
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Il disegno di legge interviene su sicurezza, cassa integrazione, somministrazione, lavoro stagionale e introduce la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato il DDL n. 1264, collegato alla Legge di Bilancio 2025, noto come Collegato Lavoro, un provvedimento che introduce rilevanti modifiche alla normativa in materia di lavoro. Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Vediamo le principali novità.
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Sicurezza sul lavoro
Il d.lgs. n. 81/2008 subisce modifiche volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra i punti salienti vi è una Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro, composta da almeno quattro soggetti con profilo giuridico, e una relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Novità anche per il medico competente, che dovrà considerare gli esami clinici pregressi dei lavoratori per evitare ripetizioni inutili.
Cassa integrazione
I lavoratori che svolgono altre attività di lavoro subordinato o autonomo decadono dal diritto all’integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Somministrazione
Sono esclusi dal limite quantitativo del 30% per la somministrazione a tempo determinato i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro, i lavoratori stagionali e gli impiegati in start-up.
Lavoro stagionale
È estesa la definizione di lavoro stagionale, includendo, oltre alle tradizionali attività legate alle stagioni, anche quelle finalizzate a gestire picchi di attività o necessità tecniche e produttive legate ai cicli stagionali o ai mercati di riferimento dell’azienda.
In particolare, rientrano nelle attività stagionali, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati di destinazione.
Apprendistato e formazione
È prevista la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma, di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante di alta formazione e ricerca.
Risoluzione del rapporto di lavoro
Di particolare rilievo sono le novità in tema di licenziamenti e dimissioni volontarie.
I datori di lavoro possono di considerare risolto il rapporto in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il limite stabilito dal contratto collettivo di riferimento, o in sua assenza, oltre i 15 giorni, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Dal sedicesimo giorno di assenza in poi, il datore di lavoro può comunicare questa assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione. Effettuata tale verifica, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per volontà del lavoratore, senza che siano necessarie ulteriori formalità, come le dimissioni online.
Lavoro agile
I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro, in modalità telematica, le informazioni relative ai dipendenti in lavoro agile (compresi i nomi e le date di inizio e fine del periodo). Tali comunicazioni devono essere effettuate entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Durata del periodo di prova
I periodi di prova per i contratti a termine sono ridefiniti. Nei contratti con durata fino a sei mesi, il periodo di prova varia tra 2 e 15 giorni. Per i contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici mesi, il periodo di prova è compreso tra 2 e 30 giorni.
QUI IL TESTO INTEGRALE
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