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CODICE CONTRATTI PUBBLICI: APPROVATO D.LGS. CON DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

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  • On Ottobre 30, 2024
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Considerate le criticità emerse in sede applicativa, le esigenze rappresentate dagli stakeholder di settore e le richieste in sede europea di modifica di alcuni istituti giuridici, il Governo ha approvato il decreto in esame preliminare.

Razionalizzare e semplificare la disciplina del vigente codice dei contratti pubblici anche ai fini del perseguimento di alcune milestone PNRR che rientrano nella riforma 1.10. 

Questo l’obiettivo del decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 il cosiddetto Codice dei contratti pubblici.

Lo scorso 21 ottobre durante la riunione del CdM è stato approvato in esame preliminare un testo che intende risolvere alcune criticità emerse in sede applicativa, ma anche andare incontro alle principali esigenze rappresentate dagli stakeholder di settore e rispondere alle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici introdotti.

Vediamo quali sono le principali novità.

Equo compenso

Il decreto chiarisce i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici.

L’obiettivo è quello di operare un bilanciamento tra gli interessi coinvolti, si introducono quindi specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. 

In secondo luogo le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto ai seguenti criteri: 

  • in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso)
  • per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazioneoggetto dell’affidamento. 

All’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. Inoltre per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Tutele lavoristiche

Al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, si introduce un nuovo allegato, ai sensi del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Digitalizzazione

In tema di digitalizzazione si apportano modifiche volte a:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale delloperatore economico
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale di ANAC; prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico; 
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM – Building Information Modeling), incrementando dal 10 gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Revisione prezzi

Il decreto definisce nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento degli importi contrattuali.

Qualificazione

Si introducono molteplici modifiche alla qualificazione delle stazioni appaltanti, volte fra l’altro a contribuire al rispetto degli impegni assunti in sede di adozione del PNRR, tra cui: 

  • nuovi requisiti premianti; 
  • l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto; 
  • incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che scelgono di avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate per affidamenti anche al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione;
  • requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione; 
  • l’erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro; l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività;
  • individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.

Consorzi

Riguardo alla disciplina dei consorzi si prevede che:

  • consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione; 
  • il possesso dei requisiti di qualificazione tramite quanto posseduto dall’impresa non designata per l’esecuzione debba comunque essere “procedimentalizzato” e concretamente comprovato e, dunque, avvenire tramite avvalimento; 
  • si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
  • si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio; si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese

In quest’ambito il decreto introduce misure volte a favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese al mercato dei contratti pubblici. In particolare, si prevede che:

  • le stazioni appaltanti, con riguardo alla suddivisione in lotti, effettuino adeguate verifiche del mercato di riferimento volte a individuare il valore degli stessi, nell’ottica di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese; 
  • che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo), tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne lesecuzione a piccole e medie imprese
  • che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, con possibilità di deroga a tale soglia per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Fase esecutiva del contratto di appalto

In tema di esecuzione dei contratti di appalto il decreto apporta modifiche alla disciplina riguardante i premi e le penali applicabili agli operatori economici, rispettivamente, per le accelerazioni o i ritardi nell’esecuzione dell’opera.

Partenariato pubblico privato (PPP)

Si introducono modifiche con riferimento alla fattispecie contrattuale della finanza di progetto, oggetto di integrale riformulazione, anche nell’ottica di dare attuazione agli impegni assunti in sede europea. 

Tra le principali novità riguardanti la finanza di progetto, si segnalano:

  • la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica; 
  • l’introduzione di una fase preliminare rispetto alla presentazione delle proposte; l’introduzione di una prima fase di evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione; 
  • l’obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte, così da favorire un effettivo confronto competitivo.

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