Diritto Civile
- Posted by admin
- On Ottobre 22, 2014
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Un’azienda ospedaliera universitaria difesa dal nostro studio ha ottenuto sentenza favorevole in un giudizio per un risarcimento intentato dall’erede universale di un uomo che aveva perso la vita a seguito di un incidente, occorsogli nelle scale del cortile del nosocomio.
Secondo la tesi dei legali della donna l’uomo sarebbe caduto a terra a causa dei gradini danneggiati e privi dei presidi antiscivolo della scalinata.
Il nostro staff di avvocati, dopo aver studiato accuratamente la documentazione e la normativa di settore, ha dato piena dimostrazione del caso fortuito integrato dalla condotta colposa esclusiva dell’uomo. Infatti, ai fini della prova del nesso causale, incombe sull’attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. 2660/2013) e che lo stesso doveva tenere un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio considerato che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. 11023/2018).
Nel caso in specie dalla documentazione analizzata si è palesato come le condizioni della scalinata non potessero determinare l’evento poiché i gradini non presentavano rotture, erano dotati di dispositivi antiscivolo ed erano privi di altre insidie.
Inoltre dai documenti medici prodotti si evinceva che l’uomo, al momento della caduta, era positivo a sostanze stupefacenti/psicotrope.
Il Tribunale di Catania all’esito dell’istruttoria ha dunque accolto la nostra tesi difensiva ossia che l’effetto di tali sostanze ha determinato una percezione psicofisica alterata della realtà dei luoghi, e che quindi l’uomo è caduto a causa delle peculiari condizioni psico-fisiche al momento dell’incidente, circostanza imprevedibile e assolutamente eccezionale, e quindi estranea alla sfera di custodia.
La domanda risarcitoria è dunque stata respinta e l’erede universale dell’uomo è stata condannata al rimborso, in favore dell’Azienda Ospedaliera, delle spese di lite e di mediazione.
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