RIDERS: SOCIETÀ CONDANNATA PER CONDOTTA ANTISINDACALE
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- On Settembre 25, 2023
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Una società operante nell’ambito del food delivery è stata condannata dalla sezione Lavoro del Tribunale di Torino, in seguito al rifiuto opposto alle organizzazioni sindacali ricorrenti di comunicare le informazioni relative ai sistemi automatizzati di gestione dei rapporti di lavoro con i propri riders, di cui al d.lgs. 104/2022, il cosiddetto decreto trasparenza.
Le organizzazioni sindacali hanno dunque presentato ricorso ex art. 28 St. Lav., chiedendo al Giudice di dichiarare l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società.
La società si è ritualmente costituita chiedendo la reiezione delle domande e dando atto di aver trasmesso alle OO.SS. ricorrenti, l’informativa sulla trasparenza algoritmica.
Le eccezioni preliminari
La società ha sollevato tre eccezioni preliminari:
-La prima relativa alla incompetenza territoriale del tribunale poiché la sede della società è a Milano, luogo in cui è stato commesso il comportamento denunciato.
Tale eccezione non è stata accolta, in quanto “ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedito al lavoratore di svolgere la sua attività di rilevanza sindacale, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato.”.
Pertanto, sussiste la competenza del Giudice adito dal momento che le destinatarie dell’obbligo informativo rimasto inadempiuto, sono le OO.SS. ricorrenti con sede a Torino.
-In secondo luogo, la società ha eccepito l’inapplicabilità dell’art. 28 Statuto dei lavoratori, che dà la possibilità al sindacato, se il datore di lavoro impedisce o limita l’attività sindacale, di denunciare il comportamento al giudice del lavoro che potrà ordinargli di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti.
In merito, la società ha sostenuto che lo speciale procedimento è riservato ai soli conflitti che si realizzano nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, restando esclusi i conflitti relativi ai rapporti di lavoro autonomo quale, a parere della società, quello tra committente e rider.
Anche questa eccezione non è stata accolta.
Il Tribunale ha infatti ricordato di essere stato chiamato in diverse occasioni a pronunciarsi sulla natura giuridica del rapporto di lavoro intrattenuto dalle società che gestiscono piattaforme digitali, e ad accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la società convenuta.
Il Tribunale ha poi richiamato il percorso argomentativo adottato dalla Corte nella sent. 340/2023, precisando che: “l’eventualità di ricorrere alla disciplina della subordinazione nei rapporti contrattuali intercorsi tra la S.r.l. e i suoi riders passa, in primo luogo, attraverso la prova dell’eterodirezione datoriale (…) (non sussistendo dubbio sul carattere personale e continuativo della prestazione);
il rapporto contrattuale può essere ascritto a quello di cui all’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/15 (almeno nell’ambito del food delivery) quando il vincolo eterodirettivo si manifesti «nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto”;
La Corte perviene anche a confermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei rider, escludendo possa parlarsi di “libertà per il prestatore di accettare o meno l’ordine propostogli dall’azienda committente”, dopo aver analizzato e vagliato il sistema adottato dalla convenuta di attribuzione del “punteggio di eccellenza” al singolo rider.
-Infine la società ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo alle OO.SS. ricorrenti, rilevando una loro carenza di maggiore rappresentatività comparata.
Anche questa eccezione è stata respinta perché la legitimatio ad causam, dal lato attivo e passivo, “consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa”; cfr. Cass. n. 14468/2008, nonché fra le altre, Cass. nn. 12832/2009, 355/2008 e 6132/2008.
Sulla base dei fatti allegati con la domanda, infatti, può rilevarsi che le OO.SS. ricorrenti non fanno valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, nè pretendono di ottenere una pronunzia contro la società convenuta deducendone, al tempo stesso, la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.”
La ricostruzione dei fatti
In data 20.4.2023 le OO.SS. ricorrenti hanno trasmesso alla società una lettera con cui hanno chiesto di ricevere informazioni su diversi elementi, quali:
– aspetti del rapporto di lavoro dei rider sui quali incidono i sistemi decisionali automatizzati in uso;
– scopi e finalità dei sistemi, nonché la logica del loro funzionamento anche nella scelta del rider;
– categorie di dati e parametri utilizzati per programmare, addestrare e sviluppare i sistemi per la determinazione dei compensi, la selezione dei rider, la valutazione delle prestazioni, l’affidamento della proposta di consegna;
– metriche utilizzate dai sistemi per la gestione dei rapporti dei rider;
– analisi degli impatti potenzialmente discriminatori delle funzionalità del sistema;
– valutazioni dei sistemi ai fini degli impatti sulla salute dei rider;
– misure di controllo adottate.
Non ricevendo alcun riscontro, in data 4.5.2023 le OO.SS. Hanno depositato il ricorso.
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, la condotta di una s.r.l. consistente nel rifiuto di fornire alle OO.SS. le informazioni dovute ex lege e richieste con comunicazione del 20.4.2023, costituisce condotta antisindacale.
La società ha quindi trasmesso un’informativa in data il 19.5.2023, ed una il 5.7.2023 con aggiunta di ulteriori dettagli; informazioni considerate non esaustive dalle OO.SS.
Inoltre, L’art. 1 bis del d.lgs. 152/1997 rubricato “ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”, introdotto dall’art. 4 del d. lgs. 104/2022, nel testo modificato dal D.L. 48/2023 stabilisce che il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti questi obblighi. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.
La difesa della società
Nella sua memoria la società ha sostenuto di non essere tenuta a rendere dette informazioni in quanto i sistemi decisionali e di monitoraggio impiegati non sono integralmente automatizzati. Con riferimento all’informativa trasmessa alle OO.SS. il tribunale ha rilevato che nella introduzione” stessa si legge: “in ottemperanza agli obblighi di cui al d.lgs. 104/2022, la società s.r.l. rende la presente informativa (…)”. Dunque, deve ritenersi ammesso dalla parte convenuta che i sistemi decisionali e di monitoraggio in uso siano integralmente automatizzati.
La società
La società costituita in Spagna e proprietaria del 100 % delle quote gestisce una piattaforma digitale che opera attraverso complesse procedure informatiche a cui si accede tramite web. Collegandosi alla piattaforma il consumatore può acquistare e farsi consegnare, presso il proprio domicilio, cibo ed altri prodotti.
Per i servizi di consegna dei prodotti, la società si avvale di corrieri che possono impiegare una bicicletta, un ciclomotore, oppure una autovettura (a loro in uso) e devono necessariamente possedere uno smartphone, scaricare l’applicazione messa a disposizione dalla società mantenere la batteria del telefono carica almeno al 20 % ed attivare la funzione di geolocalizzazione.
Due volte alla settimana la società invia una comunicazione con cui indica a ciascun corriere l’orario in cui può accedere alla piattaforma per visualizzare il calendario ove, per ogni giorno della settimana, e visualizzata la fascia oraria in cui poter effettuare il servizio di consegna.
I corrieri non possono accedere contemporaneamente nella stessa fascia oraria. È la società che determina l’orario di accesso al calendario del singolo corriere e lo fa sulla base del c.d. punteggio di eccellenza di ciascuno. I rider con il punteggio di eccellenza più alto accedono al calendario per la prenotazione degli slot prima degli altri e quindi hanno maggiori opportunità di lavoro che, invece, si riducono per i rider con un punteggio inferiore.
L’informativa
Con l’informativa trasmessa in data 5.7.2023 la società ha illustrato gli scopi e le finalità del punteggio di eccellenza riferendosi alla piattaforma come semplice intermediario tra domanda ed offerta di servizi tra i tre utenti della piattaforma: clienti, esercizi commerciali e corrieri.
Ma, spiega il tribunale l’informativa non è corretta: la società convenuta non è un intermediario, ma un datore di lavoro che utilizza algoritmi per la gestione del rapporto di lavoro dei rider procedendo alla profilazione di dati personali per analizzare, valutare e prevedere il rendimento dei rider e la loro affidabilità.
Spiega il Tribunale che l’informativaè carente sotto vari profili, non è corretta neppure nella parte in cui viene esclusa l’esistenza di rischi di discriminazione […]ed è carente anche rispetto ai sistemi di riconoscimento facciale.
Inoltre
Nessuna informazione è stata fornita neppure in ordine al livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati in uso.
Il paragrafo dell’informativa intitolato “controlli e misure di sicurezza” non solo si riferisce a verifiche finalizzate alla risoluzione di eventuali problematiche emerse ed omette ogni informativa sugli interventi di verifica e controllo con finalità preventive, ma si riferisce a misure di sicurezza che più propriamente attengono alla protezione dei dati personali trattati e non invece, come richiesto dalla norma contenuta nell’art. 1 bis del d.lgs. 152/1997, ai programmi informatici grazie ai quali la società adotta decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
L’art. 1 bis d.lgs. 152/1997, infatti, introduce norme nel contesto della gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali; norme che si aggiungono a quelle contenute nel regolamento UE 2016/679.
La decisione
Secondo il Tribunale la valenza antisindacale della condotta omissiva risulta provata per tutto quanto sopra argomentato.
Il rifiuto opposto dalla società resistente di fornire alle OO.SS. ricorrenti informazioni chiare, complete ed esaustive appare del tutto ingiustificato e configura una condotta antisindacale.
Il ricorso, dunque, deve essere accolto e deve essere ordinato alla società di rendere alle OO.SS. ricorrenti le informazioni di cui all’art. 1 bis del d.lgs. 152/1997.
QUI LA SENTENZA PER INTERO
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