FIGLI A CARICO: INNALZAMENTO LIMITE ESENZIONE DEI BENEFIT PER IL 2023
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- On Agosto 8, 2023
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Con la circolare 23/E del 1 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle precise indicazioni sul Welfare aziendale, offrendo dei chiarimenti interpretativi relativi all’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il cosiddetto decreto lavoro.
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Cosa dice l’articolo 40
In premessa l’Agenzia spiega che l’articolo suddetto stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’innalzamento del limite è previsto anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, ossia che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro, o a 2.840,51 euro se la loro età supera i 24 anni.
Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori rientrano anche le somme erogate o rimborsate a dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di euro 258,23.
A chi è applicabile e quando
La disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR. I benefit possono essere concessi anche ad personam.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio purché sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta anche se il contribuente non può beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Se i genitori si accordano per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina.
Lavoratori senza figli a carico
Come chiarito dal comma 2 dell’articolo 40, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, che prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.
Applicazione
L’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tenere conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.
Inoltre l’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Se manca la dichiarazione del lavoratore l’agevolazione non è applicabile.
La dichiarazione con indicazione dei figli fiscalmente a carico può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore ma è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
I datori di lavoro provvedono poi all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
Decadenza dei presupposti per il beneficio
I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti previsti) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta.
Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
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