PARITÀ DI RETRIBUZIONE: PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE LA DIRETTIVA UE
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- On Maggio 23, 2023
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L132 del 17 maggio 2023, la Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 che mira a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, sancito dall’articolo 157 TFUE e del divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, attraverso il rafforzamento della trasparenza retributiva.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica:
- ai datori di lavoro del settore pubblico e privato;
- a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro come definito dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno degli stati membri;
- ai candidati a un impiego.
In cosa consiste la discriminazione
Ai fini della presente direttiva, per discriminazione si intende:
- ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/54/CE, le molestie e le molestie sessuali e/o qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per aver rifiutato tali comportamenti;
- qualsiasi istruzione di discriminare persone in ragione del loro sesso;
- qualsiasi trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio;
- qualsiasi trattamento meno favorevole ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), fondato sul sesso, e/o collegato al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;
- la discriminazione intersezionale, ossia fondata oltrechè sul sesso, su qualunque altro motivo di cui alla direttiva 2000/43/CE o alla direttiva 2000/78/CE.
Stesso lavoro e lavoro di pari valore
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’adozione da parte dei datori di lavoro di sistemi retributivi in grado di assicurare la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Inoltre, in consultazione con gli organismi per la parità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la disponibilità di strumenti o metodologie di analisi, che consentono ai datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, escludendo qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.
Trasparenza retributiva
Prima dell’assunzione
I candidati ad un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni: sulla retribuzione iniziale e sulla fascia retributiva della posizione cui si aspira, determinata in base a criteri oggettivi e neutri.
Inoltre, il datore di lavoro non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nel corso dei precedenti rapporti di lavoro.
Gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali devono essere neutri sotto il profilo del genere, le procedure di assunzione devono essere condotte in modo non discriminatorio, e tale da non compromettere il diritto alla parità di retribuzione.
Dopo l’assunzione
I datori di lavoro devono rendere facilmente accessibili i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica dei lavoratori. Gli Stati membri possono esonerare i datori di lavoro con meno di 50 lavoratori dall’obbligo relativo alla progressione economica.
Diritto di informazione
I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere, anche per iscritto e tramite i rappresentanti dei lavoratori o l’organismo per la parità, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Tutela dei diritti
Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori, lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione, possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi.
Le associazioni, le organizzazioni, gli organismi per la parità e i rappresentanti dei lavoratori o altri soggetti giuridici che, conformemente ai criteri stabiliti dal diritto nazionale, hanno un legittimo interesse a garantire la parità tra uomini e donne possono dare avvio a qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario relativo a una presunta violazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione.
Diritto al risarcimento
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi lavoratore che abbia subito un danno a seguito di una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio della parità di retribuzione abbia il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento o la piena riparazione per il danno subito.
Competenza nell’applicazione
Fatta salva la competenza degli ispettorati del lavoro o di altri organismi deputati a garantire i diritti dei lavoratori, comprese le parti sociali, gli organismi per la parità sono competenti per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2026 che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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