SICUREZZA: APPROVATO DAL PARLAMENTO EUROPEO IL “REGOLAMENTO MACCHINE”
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- On Maggio 11, 2023
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Il 18 aprile 2023 il Parlamento europeo ha approvato il nuovo “regolamento macchine” che sostituirà la direttiva macchine 2006/42/Ce, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010.
La premessa
In seguito all’immissione sul mercato di macchine più avanzate, meno dipendenti dagli operatori umani, tenuto conto della relazione della Commissione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica del 19 febbraio 2020 in materia di sicurezza e di responsabilità, il regolamento intende disciplinare i rischi per la sicurezza derivanti dalle nuove tecnologie digitali.
L’emergere di nuove tecnologie digitali pone infatti nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti e presenta una serie di lacune che devono essere colmate.
L’obiettivo
Il nuovo regolamento è posto a tutela della salute e della sicurezza delle persone nonché «ove opportuno degli animali domestici», dei beni e dell’ambiente, tenendo conto dei rischi che derivano dalle nuove tecnologie emergenti.
A tal fine il documento stabilisce i requisiti necessari per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine; ed anche norme specifiche sulla libera circolazione dei prodotti che rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Tra gli ulteriori obiettivi: la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi per i fabbricanti; la certezza del diritto; il nuovo regolamento sarà infatti direttamente vincolante in tutta la Ue; e l’istituzione di una vigilanza del mercato più efficace.
A cosa si applica il regolamento
Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati:
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Si applica altresì alle quasi-macchine, prodotti che non costituiscono ancora una macchina e che sono destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine, ad altre quasi-macchine o ad apparecchi per costituire una macchina e per essere in grado di svolgere la loro applicazione specifica.
I soggetti interessati
Il regolamento prevede obblighi per tutti gli operatori economici: fabbricanti di macchine e di prodotti correlati e di quasi-macchine, gli importatori, i distributori.
La conformità dei prodotti
Un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento è considerato conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
La Commissione, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, richiede a una o più organizzazioni europee di normazione di redigere norme armonizzate per i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che le macchine più avanzate devono possedere.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti esecutivi che stabiliscono specifiche “comuni relative ai requisiti tecnici che forniscono i mezzi per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento”.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere compiti di valutazionedella conformità per conto di terzi a norma del regolamento.
Prodotti che presentano rischi
Quando un prodotto, rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici, dei beni e dell’ambiente, viene sottoposto ad una valutazione da parte delle autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri che cooperano con gli operatori economici interessati.
Qualora dalla valutazione risulti che il prodotto non rispetta le prescrizioni del regolamento, le autorità di vigilanza richiedono tempestivamente all’operatore economico di adottare le misure correttive proporzionate al caso concreto, come previsto dall’art.16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di porre termine allo stato di non conformità, di eliminare i rischi o, ove ciò non fosse possibile, di ridurre al minimo il rischio identificato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.
Se l’operatore economico non adempie alle prescrizioni dell’autorità, non adottando le misure correttive previste, ed anche in caso di non conformità o rischio, l’autorità di vigilanza del mercato provvede affinché il prodotto sia ritirato o richiamato, o ne sia limitata o vietata l’immissione sul mercato. Provvede inoltre ad informare immediatamente il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri.
Il presente regolamento entrerà in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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