SOCIETÀ E DIGITALE: ADESSO L’SRL SI PUÒ COSTITUIRE IN VIDEOCONFERENZA
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- On Novembre 7, 2022
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Dal 5 novembre 2022 si attua il decreto legislativo n. 183/2021 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva UE 2019/1151 di modifica della direttiva “società”, nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario.
È infatti adesso possibile redigere l’atto costitutivo di Srl e Srls con statuti preimpostati ricorrendo alla formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
IL D.LGS. N. 183/2021
Il D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE con la quale è stata modificata la precedente direttiva 2017/1132/UE (“direttiva società”) nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società.
IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
A distanza di circa sei mesi dal termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 183/2021, il MISE ha adottato il regolamento attuativo (n. 155/2022 del 26 luglio scorso) nel quale si rinvengono i fac-simile di atto pubblico informatico per la costituzione di Srl e Srls.
Rispetto all’obbligo di stipula in presenza fisica delle parti previsto dall’articolo 47 della legge n. 89/1913, (“legge notarile”), l’articolo 2, c. 1, D.Lgs. n. 183/2021 stabilisce che l’atto costitutivo delle Srl e delle Srls, aventi sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio attraverso un atto pubblico informatico con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse.
PIATTAFORMA TELEMATICA
Per fornire garanzie volte a soddisfare i requisiti di:
-corretta identificazione delle parti
-non contrarietà della volontà delle parti all’ordinamento giuridico
-raccolta delle sottoscrizioni
l’articolo 1, c. 1, ultima parte del regolamento emanato dal MISE, in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 183/2021 ha previsto l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
A partire dal 5 novembre 2022 i Notai potranno quindi ricevere gli atti costitutivi delle Srl e delle Srl per atto pubblico informatico utilizzando i modelli allegati al regolamento del MISE n. 155/2022.
La possibilità di utilizzare la piattaforma telematica in caso di adozione di delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie è invece esclusa nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 183/2021.
INTERRUZIONE DELLA VIDEOCONFERENZA
Il notaio ha comunque il potere di interrompere la stipula dell’atto in videoconferenza (ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D. Lgs. 183/2021) e di richiedere la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.
RETTIFICA
Se il notaio riscontra errori o omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione, ha la facoltà di rettificare l’atto informatico, fatti salvi i diritti dei terzi, mediante una propria certificazione contenuta in atto pubblico (anch’esso formato con modalità informatica).
La rettifica di errori materiali che abbiano riscontro documentale in documenti pregressi dovrebbe essere eseguita in tempo utile, ossia antecedentemente rispetto all’esecuzione della registrazione o iscrizione nel Registro delle imprese.
SEDI SECONDARIE
Con il D. Lgs. 183/2021, l’atto costitutivo di sedi secondarie di società estere soggette alla legge di uno Stato UE può avvenire telematicamente (articolo 4).
La registrazione è comunicata tramite BRIS al registro dello Stato UE in cui è registrata la società.
In caso di registrazione di una sede secondaria di una società italiana in altro Stato UE, il Registro italiano che riceve la comunicazione di registrazione rilascia la prova di ricezione e provvede all’iscrizione.
INELEGGIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Il decreto ha introdotto infine anche due importanti novità in tema di ineleggibilità degli amministratori.
Ai sensi dell’art. 6 del decreto è stata prevista l’applicazione dell’art. 2382 c.c. anche alle Srl. In base a tale articolo non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Gli amministratori delle società di capitali devono inoltre dichiarare, prima della nomina, l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità.
Tale dichiarazione, pur in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, deve rivestire la forma scritta, così come chiarito da Assonime nella circolare n. 15 dello scorso 22 aprile.
Credit by: IPSOA
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