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MALPRACTICE MEDICA: PRESCRIZIONE E RISARCIMENTO DECORRONO DALLA PERCEZIONE DELLA MALATTIA

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  • On Ottobre 19, 2022
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Nell’azione di risarcimento del danno da malpractice medica il dies a quo – letteralmente “giorno dal quale”, ossia il giorno di inizio della decorrenza di un termine – della prescrizione ha inizio nel momento in cui si ha la percezione della malattia, non da quando si aggrava.

A stabilirlo la Cassazione nella pronuncia n. 29760/2022 (sotto allegata).

I FATTI E LA MALPRACTICE MEDICA

In seguito a un sinistro stradale un paziente ha riportato la frattura di una scapola e la lussazione di una clavicola. È quindi sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale i sanitari gli provocano con colpa un danno neurologico consistente nella lesione del plesso brachiale con conseguenti postumi invalidanti.

È necessario che il paziente si sottoponga a un secondo intervento chirurgico per neuro lisi del plesso brachiale a Cannes, in Francia. 

Il paziente conviene poi in giudizio l’Asl responsabile per chiedere il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da malpractice medica.

LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Il Tribunale rigetta la domanda perché ritiene decorso il termine di prescrizione del diritto a risarcimento del danno. Infatti la lesione nervosa cagionata dai sanitari durante l’intervento del 1991 è stata confermata in occasione del successivo intervento eseguito in Francia nell’aprile del 1992. Il paziente cioè, già a quell’epoca,avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, comprendere la rilevanza e l’estensione naturalistica e giuridica della lesione per azionare il giudizio risarcitorio. 

La decisione, appellata dal paziente, viene nuovamente rigettata.

QUANDO DECORRE LA PRESCRIZIONE 

Il paziente fa quindi ricorso in Cassazione contestando la decisione, che per la seconda volta lo ha visto soccombente per omessa motivazione su un fatto decisivo e falsa applicazione del principio sulla “normale diligenza dell’uomo medio”, in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione.

Secondo il ricorrente la Corte ha sbagliato a fissare la decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio al 3 aprile 1992, a causa del mancato esame della documentazione prodotta in giudizio, che comprendeva una relazione medica e diverse consulenze specialistiche dalle quali non è mai emersa riferibilità alcuna alla lesione del 1991. Per questo nel 1992 non avrebbe potuto attivare, con l’ordinaria diligenza, l’azione risarcitoria perché in quel momento non vi erano indicatori della correlazione con l’intervento dell’anno precedente.

LA PRONUNZIA DELLA CASSAZIONE

La suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, alla luce dell’inammissibilità dei due motivi sollevati. Deve ritenersi infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale “il termine di prescrizione diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenzae tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.”

Nel ricorso cioè il paziente non ha denunciato la disapplicazione o la non corretta applicazione del principio di rito menzionato, ma ha formulato un apprezzamento di merito, desumibile dall’esame della documentazione sanitaria prodotta e alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello. In base a questo apprezzamento il momento della percezione esatta della patologia in relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, avrebbe dovuto essere fissato, a suo dire, non nel 1992, ma negli anni 2016 – 2017, periodo durante il quale si è verificato l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Nel ricorso non si è cioè tenuto in considerazione il fatto che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove é attività riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.

Credit by: STUDIO CATALDI

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