Diritto amministrativo
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- On Dicembre 6, 2022
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Il Sindaco di un comune siciliano si è rivolto al nostro studio legale per impugnare, dinnanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, una sentenza con cui il T.A.R. Catania, in accoglimento del ricorso in materia elettorale formulato dal candidato sindaco avversario, ha ritenuto che durante la fase di “spoglio” si fossero verificate delle irregolarità tali da sovvertire le preferenze espresse dagli elettori.
Il nostro team di avvocati, a seguito di un approfondito studio della normativa di settore, ha impugnato la predetta sentenza lamentando, d’un canto, l’irrilevanza delle asserite “irregolarità” verificatesi durante la fase di conteggio dei voti (in particolare, difetti di verbalizzazione che in alcun modo hanno potuto inficiare lo spoglio) e, dall’altro, l’impossibilità per il giudice di prime cure di sovvertire la volontà popolare in assenza di concreti elementi circa alterazioni della sua ricostruzione da parte delle sezioni elettorali.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, accogliendo il ricorso proposto dal nostro studio, ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado ed ha accertato la legittimità dell’elezione a Sindaco del nostro cliente.
Le irregolarità paventate dal TAR, secondo la sentenza d’appello, erano di “carattere del tutto ipotetico, e in definitiva solo congetturale” in quanto non suffragate da indici oggettivi e riscontri esterni e, i paventati difetti di verbalizzazione, sono stati ritenuti del tutto fisiologici, dovuti sia alla inadeguata preparazione di alcuni dei componenti dei seggi sia dalla complessità della normativa in materia.
In conclusione, il Collegio di seconde cure ha precisato che “…ma se davvero bastassero irregolarità di tal fatta a inficiare la validità delle operazioni elettorali, pressoché qualsiasi consultazione sarebbe condannata in partenza al serio rischio di una vanificazione dei suoi effetti, con le conseguenze esiziali di un enorme dispendio di tempi e mezzi, e di gravi pregiudizi per la continuità amministrativa degli enti e, soprattutto, per la credibilità dei poteri pubblici”.
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