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Lavoro: via alla comunicazione semplificata per lo Smart working

  • Posted by autore blog
  • On Agosto 24, 2022
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Cambiano le regole per lo Smart working. Il legislatore con la conversione in legge del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha posto fine al periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile, rimaste valide per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Cosa cambia

Dal prossimo 1° settembre, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i dati relativi ai nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Inoltre con il D.Lgs. n. 105/2022, in ottemperanza alle indicazioni della direttiva UE n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati devono dare la priorità alle richieste di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.

Infine il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, ha fornito il nuovo modello da usare per la comunicazione di attivazione della modalità di smart working nei rapporti di lavoro subordinato.

Disciplina del lavoro agile

Per ricorrere allo smart working le aziende devono stipulare accordi individuali con i singoli dipendenti che vogliono adottare questa modalità organizzativa. 

L’accordo deve prevedere:

– la durata del periodo di smart working;

– l’eventuale alternanza tra periodi di lavoro in presenza e smart working;

– i luoghi di esercizio della prestazione lavorativa;

– gli strumenti di lavoro utilizzati;

– i tempi di riposo;

– le misure tecniche volte a garantire il diritto alla disconnessione;

– le forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa compatibili con la normativa sulla privacy e lo Statuto dei Lavoratori;

– le forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

La comunicazione telematica obbligatoria

Dal 1° settembre 2022 le aziende che firmano accordi individuali per lo smart working non dovranno più trasmettere le singole intese raggiunte una per una con ogni dipendente, ma comunicheranno soltanto l’elenco dei lavoratori che hanno deciso in autonomia di firmare l’accordo. 

In particolare, il datore di lavoro è tenuto comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Lo stesso dicastero provvederà a rendere disponibili gli stessi dati all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

I dati da comunicare

I dati da comunicare, in riferimento ai lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart working, sono i seguenti:

– nominativo del lavoratore;

– data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile;

– data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Le sanzioni 

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).

Infortuni e malattia professionale

Riguardo alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi.

Inoltre ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965), se la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Chi ha precedenza allo smart working

La nuova legge approvata prevede che le singole aziende, su richiesta degli interessati, hanno la possibilità di concedere comunque ai dipendenti di lavorare in smart working, dando, nei casi di richiesta, priorità ai seguenti lavoratori:

– con figli di età fino a 12 anni;

– con figli in condizioni di disabilità e senza limiti di età;

– con disabilità in situazione di gravità accertata o caregiver.

Il modulo di comunicazione semplificata

Con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.

Il modulo si compone di 5 sezioni:

– Dati del datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale

– Dati del lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici

– Dati del rapporto di lavoro: data inizio, tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato), Pat e voce di tariffa INAIL

– Dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione, tipologia di durata (a tempo determinato o indeterminato), data inizio e cessazione

– Dati di invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione.

Le nuove regole si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a partire dal 1° settembre 2022. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente

Credit by IPSOA

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