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Lavoro: obblighi contributivi per i giornalisti. Le regole Inps per il 2022

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  • On Luglio 27, 2022
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Come è noto per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato dal 1° luglio cambia tutto. La funzione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria svolta dall’INPGI è stata infatti trasferita all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Un cambiamento epocale per i giornalisti dipendenti dovuto all’intervento legislativo adottato con l’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede appunto che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei lavoratori l’INPS acquisisce la competenza assicurativa previdenziale e subentra all’INPGI nei relativi rapporti e passivi.

L’Istituto Nazionale di Previdenza è intervenuto con la circolare n° 82 del 2022 per specificare le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al mese di competenza di giugno e quelli validi a partire dal luglio 2022, fornendo anche le modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens, il sistema unico di inoltro delle denunce mensili. Adesso, infatti, gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).

Fino a giugno 2022 Gestione Sostitutiva AGO

La competenza assicurativa in capo alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI è cessata il 30 giugno 2022.

Le contribuzioni dovute alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI sono:

– IVS nella misura del 33,00% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore;

– aliquota aggiuntiva IVS dell’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico dei giornalisti attivi, ai sensi della delibera INPGI n. 27 del 26 giugno 2021;

– aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;

– assicurazione contro la disoccupazione nella misura dell’1,61%;

Per i soli rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti, è altresì dovuto un contributo addizionale dell’1,40%.

Dal 1° luglio 2022 obblighi contributivi dovuti al FPLD

I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD devono denunciare su quest’ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti in forza o che vengano assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

L’apertura della matricola DM dovrà essere effettuata in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.

Ai fini previdenziali e della determinazione dei corrispondenti obblighi contributivi e informativi, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati.

Contributo di disoccupazione e ammortizzatori sociali

Fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Pertanto, per i soli periodi contemplati dal comma 108 (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023), nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina.

Uniemens

A partire da “luglio 2022”, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti – di natura subordinata – iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché, all’evidenza contabile separata, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti.

È necessario indicare:

– Qualifica1: “P” (Giornalista professionista, praticante, pubblicista).

– Qualifica2: “F” = Tempo pieno; “P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale; “V” = Tempo parziale di tipo Verticale; “M” = Tempo parziale di tipo Misto

– Qualifica3: “I” = Tempo indeterminato; “A” = Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti; “B” = Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano; “D” = Tempo determinato o contratto a termine (restanti tipologie)

– Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)

: “G2” = Giornalista professionista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD ; “G3” = Giornalista professionista iscritto al FPLD (gestione ordinaria); “G4” = Giornalista pubblicista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD; “G5” = Giornalista pubblicista iscritto al FPLD (gestione ordinaria); “G6” = Giornalista praticante iscritto alla evidenza contabile separata FPLD; “G7” = Giornalista praticante iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

  • <RegimePost95>: valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo (ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), altrimenti “N”.

Il processo di transizione

In ogni caso per la gestione del processo di transizione delle funzioni oggetto del trasferimento è stato costituito un apposito Comitato, composto da dirigenti dei due enti e in carica fino al 31 dicembre 2022, che ha pianificato e organizzato il complesso delle attività operative necessarie a realizzare il passaggio delle funzioni.

Per tutta la durata della gestione della fase transitoria l’INPGI continuerà a fornire pieno supporto alle strutture INPS per assicurare una effettiva continuità nella erogazione dei servizi agli iscritti.

Vediamo ora gli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti coinvolti nel processo di trasferimento delle rispettive posizioni giuridiche dall’INPGI all’INPS. 

Titolari di Trattamento di Pensione a carico della Gestione Sostitutiva (Inpgi 1)

Assistenza Fiscale

Per i giornalisti beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.

Come illustrato con questa comunicazione (qui consultabile), già da quest’anno è necessario che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale. Tale situazione, ovviamente, non riguarda i giornalisti titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che potranno continuare ad indicare l’Istituto quale sostituto d’imposta. 

Versamento quota Casagit

Per quanto riguarda l’onere di iscrizione alla CASAGIT, per il mese di luglio la quota è stata già trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa. Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, per effetto del nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché in 14 (come spiegato qui) e dell’applicazione della perequazione. Per quanto riguarda, invece,  il  mese di agosto si è in attesa di specifiche  istruzioni dall’INPS in merito alla prosecuzione della relativa trattenuta.

Nuove domande di pensione a carico dell’Inpgi 1 con decorrenza 1° luglio 2022

Tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, potranno inoltrare le relative istanze utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’INPS, cui si accede dalla sezione “MyINPS” del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico di di identità digitale “SPID” e seguendo le istruzioni predisposte per il completamento della procedura on-line.

Trattamento di disoccupazione

A decorrere dal 1° luglio 2022 il sito INPGI  “istanze on line” – attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO – non è più attivo e i giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione – che, sempre a far data dal 1° luglio 2022, sarà erogato dall’INPS – dovranno accedere al  seguente sito INPS: https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet

Anche a questa tipologia di servizio telematico sarà possibile accedere attraverso il sistema di autenticazione e accredito digitale “SPID”.

Iscritti all’Inpgi 1 titolari di contratti di mutuo o prestito

Non cambia nulla, fino a diversa indicazione da parte dell’INPS, per coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI. Si dovrà continuare a versare le rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge  nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito) e si potrà fare con le stesse modalità finora utilizzate fino a nuova comunicazione da parte del predetto Ente. A decorrere dal 1° luglio, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è stata trasferita automaticamente in capo all’INPS.

Inquilini di alloggi di proprietà del Fondo immobiliare “G. Amendola”

Nessuna novità interviene per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare “Giovanni Amendola”.

Il Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR – che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment – e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.

Le uniche variazioni – sul piano essenzialmente operativo – hanno riguardato, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale.

Di conseguenza, gli inquilini titolari di pensione a carico dell’INPGI1 continueranno  anche dopo il 1° luglio – sempre fino a diversa indicazione – a versare le quote di loro spettanza mediante trattenuta che l’INPS effettuerà sul rateo di pensione all’atto della liquidazione.

Fondo integrativo “ex fissa”

Nulla cambia per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.

Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.

Cliccando su questo link è reperibile il modulo da utilizzare nella predetta fase transitoria per attivare ab origine l’iter di richiesta delle prestazioni del Fondo “Ex Fissa”.

Credit by: IPSOA e INPGI

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