Impresa: approvate modifiche al codice della crisi
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- On Giugno 16, 2022
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I quadri di ristrutturazione preventiva, le interdizioni, le misurevolte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, l’insolvenza e l’esdebitazione, sono gli elementi al centro del decreto legislativo approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Giustizia Marta Cartabia.
L’atto normativo introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
I pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha presentato delle osservazioni e dei suggerimenti sul precedente testo della composizione negoziata della crisi, sui soggetti coinvolti (ad esempio, l’esperto), sulla loro formazione e sulle loroesperienze, che sono state, poi, inserite nel nuovo codice.
Le responsabilità degli imprenditori
Il decreto, tra l’altro, disciplina l’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, contesto in cui l’imprenditore individuale emerge quale figura responsabile dell’adozione delle misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e dell’assunzione delle iniziative necessarie a farvi fronte.
Ma anche l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Gli obiettivi delle misure adottate
Per prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa le misure adottate devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Nel decreto è previsto inoltre che nella composizionenegoziata, durante le trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
Doveri del debitore
Il debitore ha quindi il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento della situazione, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.
Doveri dei creditori
I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l’esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.
Sempre nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza al fine di garantire una gestione professionale delle aziende in amministrazione straordinaria, vanno effettuate le nomine dei professionisti dall’autorità giudiziaria o amministrativa e degli organi da esse nominati.
Credit by IPSOA
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