Lavoro e previdenza: il giudice annulla l’avviso di addebito dell’Inps che aveva qualificato come trasfertisti 5 dipendenti di una cooperativa. La sentenza
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- On Aprile 4, 2022
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I fatti risalgono al giugno 2015 quando i funzionari INAIL ed INPS di Siracusa hanno effettuato delle verifiche ispettive presso la sede di una Società Cooperativa notificando poi un verbale unico di accertamento, con avviso di addebito pari a 132.409,43 euro, per la contestazione delle giornate di trasferta di dieci dipendenti e la qualificazione di altri cinque come trasfertisti.
La Sezione Lavoro del Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 300 del 17.3.2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di addebito avente ad oggetto contributi richiesti dall’INPS per aver erroneamente qualificato alcuni dipendenti come “trasfertisti”.
Il Giudice del lavoro – richiamando l’art. 7 quinquies del D.L. 193/2016, conv. con L. n. 225/2016, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 51, comma 6, del TUIR – ha ribadito che per l’applicazione del regime di cui all’art. 51, comma 6, TUIR devono sussistere contestualmente tutti i presupposti previsti dalla norma (mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità, corresponsione di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa non strettamente legata alla trasferta).
Dunque, in “mancanza di uno solo di essi, dovrà applicarsi il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.
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