Lavoratori autonomi occasionali – nuovo obbligo di comunicazione – Decreto fiscale e istruzioni operative dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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  • On Febbraio 1, 2022
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La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d “Decreto Fiscale“), ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 il nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Con la nota 29/2022 pubblicata in data 11.1.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le istruzioni operative per adempiere al questo nuovo obbligo contenuto ormai nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 (TUSSL), come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.

La finalità della norma è quella di maggiormente garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, “svolgere attività̀ di monitoraggio e di contrastare forme elusive“.

Il legislatore ha conseguentemente inserito la novità in una delle disposizioni più costrittive del D.Lgs. 81/2008, appunto l’art. 14 che disciplina i casi in cui l’Ispettorato del lavoro può far scattare addirittura il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, prevedendo, adesso, che ai fini del computo dell’aliquota del 10% dei lavoratori irregolari raggiunta la quale scatta il provvedimento di sospensione dell’attività, il personale ispettivo dell’INL debba altresì tener conto dei lavoratori eventualmente presenti sul luogo di lavoro inquadrati come autonomi occasionali privi della comunicazione preventiva.

Appare opportuno ricostruire i tratti salienti di questa tipologia lavorativa prima di fornire un breve riassunto delle novità legislative.

Quando si configura ed in cosa consiste il rapporto di lavoro autonomo occasionale?

In base al disposto della norma di cui all’art 2222 del Codice Civile, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Affinché questa tipologia lavorativa si realizzi occorre quindi non solo l’assenza di un vincolo di subordinazione e/o coordinazione, ma anche l’occasionalità della prestazione che, pertanto, non deve essere abituale e/o possedere i requisiti della professionalità e della prevalenza (che porterebbero all’apertura di una posizione Iva).

Non vi sono vincoli relativi al settore di svolgimento dell’attività o, ancora, nella previsione del compenso, ma vige l’obbligo, in capo al lavoratore autonomo, di iscrizione alla Gestione Separata se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) superi l’ammontare complessivo di €. 5.000,00. In questo caso, l’importo eccedente sarà assoggettato al contributo previdenziale.

Se la prestazione è resa nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta, genera un reddito fiscalmente soggetto alla ritenuta alla fonte (20%) che verrà ovviamente operata dal sostituto (committente il servizio/l’opera).

l lavoro autonomo occasionale è  diverso:

– dalla collaborazione coordinata e continuativa, data l’assenza del coordinamento con l’attività del committente, la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale e considerato altresì il carattere episodico dell’attività;

– dal lavoro autonomo abituale, non per la natura della prestazione, ma per il carattere episodico della stessa;

– dal contratto di prestazione occasionale (c.d. PrestO) riservato ad alcune specifiche tipologie di imprese e caratterizzato da limitazioni sia di importi che di durata.Occorre dunque valutare con attenzione, nella sostanza dello svolgimento del rapporto tra committente e prestatore, la presenza delle caratteristiche di questa tipologia lavorativa.

Quali sono le novità del Decreto Fiscale?

– Obbligo di comunicazione preventiva: ambito di applicazione ed esclusioni

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

E’ stato così modificato l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 il quale, al comma 1, condiziona l’avvio dell’attività lavoratori autonomi occasionali alla “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica”.

La nota 29/2022 INL ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda solo i committenti imprenditori e fa riferimento ai rapporti avviati dopo il 18 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022 (data di pubblicazione della nota 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale effettuale la comunicazione, vale a dire entro il 18 gennaio 2022.

Resta invece fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell’11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La norma disciplina l’obbligo di comunicazione e le modalità di adempimento di tale obbligo solo con riferimento ai rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva previsto da questa norma:

– i rapporti per i quali sussistono già delle procedure di comunicazione espressamente disciplinate dalla legge (es.: i rapporti di lavoro di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 – conv. da L. n. 608/1996- e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro“);

– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. L’INL specifica al riguardo che se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione.

– Modalità e contenuti della comunicazione

La comunicazione è da effettuarsi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio che, secondo l’INL è rappresentato dal luogo dove si svolge la prestazione e, in attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, andrà effettuata mediante SMS o posta elettronica – ordinaria – ad uno specifico indirizzo messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale (la nota 29/2022 fornisce l’elenco, ad esempio: ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it ), analogamente a quanto stabilito dall‘art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

L’INL suggerisce ancora di conservare copia della comunicazione, da esibire in caso di ispezione.

Il contenuto della comunicazione potrà essere inserito anche direttamente nel corpo dell’email,non necessariamente in un allegato, e dovrà indicare:

– dati identificativi del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell’attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, secondo le indicazioni dell’INL sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Tali dati sono considerati tutti obbligatori e ove non presenti la comunicazione sarà considerata omessa.

Un ulteriore dato obbligatorio è quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

– Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Considerata la finalità sottesa all’introduzione dell’obbligo di preventiva comunicazione e i rischi che possono derivare da una disattenzione nel considerare tale rapporto di lavoro, è bene procedere ad un’attenta valutazione delle tipologie contrattuali utilizzabili e trasformare in “procedura” gli adempimenti inerenti i rapporti di lavoro autonomo occasionali.

Credit by: Norme e Tributi Plus

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