La tutela della professionalità del pubblico dipendente
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- On Luglio 17, 2018
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di Sergio Cosentino, Avvocato
“Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto. Il Tribunale di Catania, con queste due importanti sentenze, ha ribadito alcuni principi molto importanti: innanzitutto, il diritto di ogni lavoratore a ricoprire funzioni corrispondenti alla qualifica professionale di appartenenza ed a svolgere concretamente le proprie mansioni, nonchè il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il lavoratore illegittimamente demansionato e privato dei propri compiti.
In altre parole, le due pronunzie del Tribunale etneo rappresentano un importante riconoscimento della tutela della professionalità dei lavoratori. Tale diritto è ancora più pregnante per i giornalisti componenti degli Uffici Stampa degli Enti Locali, in quanto l’art. 9, comma 3, della legge 7 giugno 2000 n. 150 prevede che, nelle pubbliche amministrazioni, l’Ufficio Stampa dev’essere diretto da un coordinatore, che, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione. Dunque, la normativa vigente stabilisce esattamente quali sono le funzioni del Capo Ufficio Stampa ragion per cui è evidente che se al Comune di Catania c’è soltanto un dipendente con la qualifica di Redattore Capo, solo a lui possono (e devono) essere riconosciute quelle funzioni. Il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti è la naturale conseguenza del demansionamento e delle vessazioni subiti per tutti questi anni”.
Sentenze
Press
LiveSicilia Catania_17.07.2018
Il Fatto quotidiano_16.11.2017
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