Dal 1° luglio tracciabili i pagamenti dei datori di lavoro e dei committenti
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- On Giugno 21, 2018
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di Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista e Docente universitario di Diritto del Lavoro
Con la legge di bilancio per l’anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), ed in particolare con i commi 910 e seguenti dell’art. 1, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo per i datori di lavoro di pagare le retribuzioni attraverso canali che ne consentano la tracciabilità, vietando pertanto il pagamento in denaro contante.
In particolare, si potrà pagare tramite bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, mediante assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Tale obbligo riguarda i datori di lavoro ed i committenti, con riferimento alle somme erogate per ogni forma di collaborazione a carattere subordinato, nonché per le collaborazioni coordinate e continuative ed per i contratti stipulati dalle cooperative con i soci.
Le disposizioni richiamate non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e nemmeno al lavoro domestico.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento attraverso mezzi tracciabili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
L’obbligo e le relative sanzioni saranno applicabili a far data dal 1° luglio 2018.
Va infine, rilevato che il comma 912 stabilisce che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
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