Contrasto alla corruzione e tutela del cd. whistleblower, le novità della legge 30 novembre 2017, n. 179

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  • On Aprile 30, 2018
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Di Giuseppe Berretta, Avvocato cassazionista, Docente universitario di Diritto del Lavoro.


Con l’espressione whistleblowing, si intende la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

La legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto una prima regolamentazione volta a tutelare il  dipendente che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione della sua attività lavorativa.

In particolare la citata legge ha, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego l’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tale articolo, come modificato dal decreto legge n. 90 del 2014,  prevede che:  “…fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Il medesimo articolo 54-bis prevede che, in sede disciplinare, l’identità del segnalante non possa essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

L’articolo 1 della legge n. 179 del 2017, sostituisce l’articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico.

Esso prevede che colui il quale segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Ai fini della legge in questione per dipendente pubblico si intende: “…il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica”.

Si tratta, con tutta evidenza, di una accezione allargata di dipendenti della pubblica amministrazione.

Il terzo comma dell’art. 54 bis,  come novellato, sancisce il divieto di rivelare l’identità del segnalante l’illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile, ed il comma successivo sottrae la segnalazione all’accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Spetta all’ANAC la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che

garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante.

Si ricorda che l’ANAC ha già adottato linee guida sui suddetti profili con la determina n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

Se l’ANAC accertasse l’adozione di misure discriminatorie nei confronti del dipendente denunziante,  dovrebbe irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro,  inoltre all’adozione di procedure non conformi alle citate linee guida o all’assenza di procedure per la gestione delle segnalazioni consegue una sanzione da 10.000 a 50.000, infine sempre l’ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.  La misura della sanzione, dovrà essere determinata tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione.

Spetta all’amministrazione o all’ente l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione e gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli (comma 7).

L’ottavo comma prevede il diritto del segnalante licenziato alla reintegra nel posto di lavoro da parte del giudice, al risarcimento del danno subito e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione.

Infine, in base al nono comma, le tutele non sono garantite alle segnalazioni rispetto alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave

L’articolo 2 della legge n. 179 del 2017, estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

L’articolo 3, infine, qualifica come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Numerose e significative sono le novità introdotte dal legislatore, la cui efficacia sarà sperimentata alla prova dei fatti.

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