Profili risarcitori giuslavoristici in materia di successione di appalti.

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  • On Ottobre 3, 2018
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di Giuseppe Platania, Avvocato, Dottore di Ricerca, esperto in Diritto del Lavoro.


In materia di successione degli appalti emergono sovente profili di stretto ordine giuslavoristico, avuto particolare riguardo al passaggio dei lavoratori dall’impresa uscente a quella subentrante.

La fattispecie in esame, pur definita da sentenza emessa in forma semplificata, denota talune peculiarità degne di chiosa; trattasi, infatti, di giudizio di merito incoato a seguito del buon esito della fase cautelare (e del relativo giudizio di reclamo innanzi al Collegio) e, conseguentemente, le motivazioni addotte nei provvedimenti ex articolo 700 cpc sono richiamate per relationem.

Un primo riferimento è al riconoscimento del danno patrimoniale sofferto dal lavoratore non immediatamente riassorbito dall’impresa subentrante, correttamente parametrabile alle retribuzioni non percepite dalla data del cambio dell’appalto a quella della successiva assunzione iussu iudicis.

Un ulteriore e significativo riferimento è al risarcimento del danno non patrimoniale, ritenuto “che la mancata assunzione ha privato il ricorrente, in maniera del tutto repentina, della sua principale fonte di reddito, costringendolo a modificare peggiorativamente le proprie condizioni di vita, sue e quelle del proprio nucleo familiare”.

Siffatto riconoscimento attiene al versante del nocumento esistenziale e morale subito dal lavoratore, da ritenersi comprovato in via presuntiva, e viene stimato equitativamente quale porzione mensile della retribuzione netta dovuta.

Non trova, invece, riconoscimento il pur richiesto danno non patrimoniale derivante dalla perdita della professionalità, in ragione del carattere non complesso delle mansioni svolte e della successiva intervenuta reintegra; tale motivazione non pare tener conto della forzata inoperosità determinata dalla scelta dell’impresa subentrante e della conseguente privazione, per il lavoratore, della possibilità di poter esplicare la propria personalità professionale in ambito lavorativo, a prescindere dal livello della concreta occupazione, posto che il patrimonio professionale di ciascun lavoratore è di per se idoneo a consentirne la completa realizzazione personale.

Sentenza n. 3736_2018

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